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SUMMARY:Dal 08.03.2020 - Decreto per il contenimento dei contagi da Coronavirus
DESCRIPTION:[08.03.2020] NUOVO DECRETO PER IL CONTENIMENTO DEI CONTAGI DA CORONAVIRUS \nUlteriori misure eccezionali contro il dilagare dell’epidemia di nuovo Coronavirus sono contenute nell’ultimo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri\, valido da domenica 8 marzo fino al prorogato lunedì 13 aprile 2020 (salve diverse previsioni o proroghe contenute nelle singole misure). Il documento stabilisce provvedimenti specifici per i territori più colpiti dall’infezione di Covid-19 (regione Lombardia e province di Modena\, Parma\, Piacenza\, Reggio Emilia\, Rimini\, Pesaro e Urbino\, Alessandria\, Asti\, Novara\, Verbano-Cusio-Ossola\, Vercelli\, Padova\, Treviso e Venezia) e altri validi per l’intero Paese. I precedenti decreti del 1 e del 4 marzo 2020 cessano di produrre i loro effetti. \nLe disposizioni valide su tutto il territorio nazionale sono contenute nell’Articolo 2 del Decreto »» [ clicca qui ]. \nL’Articolo 1 del Decreto contiene\, invece\, provvedimenti più stringenti in Lombardia e in altre 14 province dove i contagi sono maggiori: Modena\, Parma\, Piacenza\, Reggio nell’Emilia\, Rimini\, Pesaro e Urbino\, Alessandria\, Asti\, Novara\, Verbano-Cusio-Ossola\, Vercelli\, Padova\, Treviso e Venezia. Li riportiamo di seguito\, in sintesi: \nEvitare gli spostamenti\nIn generale si chiede di evitare gli spostamenti in entrata e in uscita da questi territori\, salvo quelli per esigenze lavorative o motivi di salute. Ai soggetti con febbre superiore a 37\,5 gradi è fortemente raccomandato di rimanere a casa e limitare al massimo i contatti sociali. \nQuarantena: vietato uscire di casa\nDivieto assoluto di uscire dalla propria abitazione per chi è sottoposto alla quarantena o è risultato positivo al virus. \nStop a eventi e competizioni sportive\nSono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina svolti in ogni luogo\, sia pubblico\, sia privato. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni nonché sedute di allenamento degli atleti agonisti all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse o all’aperto senza pubblico. \nFavorire congedo ordinario o ferie\nSi raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere la fruizione da parte dei dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie. \nChiusi cinema\, teatri\, pub\, discoteche\, sale bingo\nSono sospese tutte le manifestazioni organizzate e gli eventi in luogo pubblico o privato\, di qualsiasi tipo. Chiusi quindi anche cinema\, teatri\, pub\, scuole di ballo\, sale giochi\, sale scommesse\, sale bingo e discoteche e locali assimilati\, con sanzioni della sospensione dell’attività in caso di violazione. \nChiuse scuole e università\nSono sospesi fino al 15 marzo i servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado. Resta valida la possibilità di attivare la modalità didattica a distanza. Sono esclusi dalla sospensione i corsi post universitari connessi con l’esercizio di professioni sanitarie (Art. 1 lettera d DPCM 8 marzo). Sono sospese anche le riunioni degli organi collegiali in presenza. \nSospese cerimonie e funerali\nLuoghi di culto aperti solo se fanno rispettare la distanza interpersonale di protezione di almeno un metro. Sono sospese le cerimonie civili e religiose\, comprese i funerali. \nMusei chiusi\nSono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura. \nConcorsi sospesi (eccetto quelli per il personale sanitario)\nSono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private\, eccetto quelle effettuate su base curriculare o in modalità telematica. Sono esclusi dalla sospensione i concorsi per il personale sanitario\, compresi gli esami di Stato per i medici\, e quelli per il personale della protezione civile. \nRistoranti e bar aperti dalle 6 alle 18\nDurante l’apertura dell’attività il gestore ha l’obbligo di garantire la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. In caso di violazione\, è prevista la sospensione dell’attività. \nNegozi aperti solo a un metro di distanza\nLe altre attività commerciali sono consentite solo se il gestore garantisce accessi contingentati e tali da evitare assembramenti di persone e garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro . \nCongedi ordinari sospesi per personale sanitario\nSono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico\, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le unità di crisi a livello regionale. \nRiunioni da remoto\nLaddove possibile viene adottata per lo svolgimento di riunioni la modalità di collegamento da remoto\, con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie\, servizi di pubblica utilità coinvolti nell’emergenza Covid-19. \nChiusi esercizi nei centri commerciali e mercati nelle giornate festive e prefestive\nNelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita\, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali il gestore dell’esercizio deve garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Nell’impossibilità di garantirla o in caso di violazione\, l’attività viene chiusa. \nAperti alimentari\, farmacie e parafarmacie\nAnche in questo caso il gestore è chiamato a garantire il rispetto della distanza di un metro. \nStop a palestre\, piscine\, centri benessere e impianti sciistici\nSono sospese le attività di palestre\, centri sportivi\, piscine\, centri natatori\, centri benessere\, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni incluse nei Lea)\, impianti sciistici. Ma anche di centri culturali\, sociali e ricreativi. \nStop agli esami di guida\nSono sospesi gli esami di idoneità alla guida da espletarsi presso gli uffici periferici della motorizzazione civile aventi sede nei suddetti territori. \nLe disposizioni valide su tutto il territorio nazionale sono invece contenute nell’Articolo 2 del Decreto »» [ clicca qui ].
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