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SUMMARY:Fino al 06.01.2021 - Comune di San Bonifacio (Vr) - Riassunto delle misure anti-Covid durante le festività natalizie e di Capodanno
DESCRIPTION:  \nDAL 24.12.2020 AL 06.01.2021 – MISURE ANTICOVID DURANTE LE FESTIVITÀ\n[DECRETO-LEGGE 18 DICEMBRE 2020 N.172]\n[22.12.2020] È stato emanato il decreto-legge 18 Dicembre 2020 n.172 relativo alle ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19 durante il periodo delle festività natalizie. \nFermo restando quanto previsto dall’articolo 1\, comma 2\, del decreto-legge 2 dicembre 2020\, n.158\, l’intero territorio nazionale\, dal 24 dicembre al 6 gennaio\, sarà sottoposto alle misure previste per la zona rossa e la zona arancione dal DPCM del 3 dicembre 2020 in specifiche giornate: \n– Nelle giornate festive e prefestive l’intero territorio nazionale sarà ZONA ROSSA. Di conseguenza: \n1) è vietato ogni spostamento\, salvo che per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio\, abitazione o residenza. È anche consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata\, ubicata nella medesima regione\, una sola volta al giorno\, in un arco temporale compreso fra le ore 5\,00 e le ore 22\,00\, e nei limiti di due persone\, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi (oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi). La notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio il coprifuoco è esteso dalle ore 22\,00 del 31 dicembre alle ore 7\,00 del 1° gennaio; \n2) sono sospese le attività commerciali al dettaglio\, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità\, ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi. Sono chiusi\, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta\, i mercati\, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari\, prodotti agricoli e florovivaistici. Restano aperte le edicole\, i tabaccai\, le farmacie e le parafarmacie; \n3) sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar\, pub\, ristoranti\, gelaterie\, pasticcerie)\, ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio\, nonché fino alle ore 22\,00 la ristorazione con asporto\, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade\, gli itinerari europei E45 e E55\, negli ospedali\, negli aeroporti\, nei porti e negli interporti; \n4) è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale; \n5) sono sospese le attività inerenti servizi alla persona\, mentre restano aperte lavanderie\, servizi di pompe funebri e attività connesse\, servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere. \n– Nei giorni 28\, 29\, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021\, l’intero territorio nazionale è ZONA ARANCIONE. Di conseguenza: \n1) Dalle ore 22\,00 alle ore 5\,00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative\, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È in ogni caso fortemente raccomandato\, per la restante parte della giornata\, di non spostarsi\, con mezzi di trasporto pubblici o privati\, salvo che per esigenze lavorative\, di studio\, per motivi di salute\, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi; \n2) è vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati\, in un comune diverso da quello di residenza\, domicilio o abitazione\, salvo che per comprovate esigenze lavorative\, di studio\, per motivi di salute\, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune. Sono altresì consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 km\, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia. È anche consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata\, ubicata nella medesima regione\, una sola volta al giorno\, in un arco temporale compreso fra le ore 5\,00 e le ore 22\,00\, e nei limiti di due persone\, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi (oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi); \n3) sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar\, pub\, ristoranti\, gelaterie\, pasticcerie)\, ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio\, nonché fino alle ore 22\,00 la ristorazione con asporto\, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade\, gli itinerari europei E45 e E55\, negli ospedali\, negli aeroporti\, nei porti e negli interporti; \n4) Restano aperti gli esercizi commerciali fino alle ore 21. \n\nPotete trovare l’intero testo del decreto-legge qui: https://bit.ly/2LZl7nH\nUlteriori chiarificazioni: http://www.governo.it/it/faq-natale
URL:https://www.grillonews.it/appuntamenti/riassunto-delle-misure/
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