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Dal 08.03.2020 – Decreto per il contenimento dei contagi da Coronavirus

[08.03.2020] NUOVO DECRETO PER IL CONTENIMENTO DEI CONTAGI DA CORONAVIRUS

Ulteriori misure eccezionali contro il dilagare dell’epidemia di nuovo Coronavirus sono contenute nell’ultimo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, valido da domenica 8 marzo fino al prorogato lunedì 13 aprile 2020 (salve diverse previsioni o proroghe contenute nelle singole misure). Il documento stabilisce provvedimenti specifici per i territori più colpiti dall’infezione di Covid-19 (regione Lombardia e province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia) e altri validi per l’intero Paese. I precedenti decreti del 1 e del 4 marzo 2020 cessano di produrre i loro effetti.

Le disposizioni valide su tutto il territorio nazionale sono contenute nell’Articolo 2 del Decreto »» [ clicca qui ].

L’Articolo 1 del Decreto contiene, invece, provvedimenti più stringenti in Lombardia e in altre 14 province dove i contagi sono maggiori: Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia. Li riportiamo di seguito, in sintesi:

Evitare gli spostamenti
In generale si chiede di evitare gli spostamenti in entrata e in uscita da questi territori, salvo quelli per esigenze lavorative o motivi di salute. Ai soggetti con febbre superiore a 37,5 gradi è fortemente raccomandato di rimanere a casa e limitare al massimo i contatti sociali.

Quarantena: vietato uscire di casa
Divieto assoluto di uscire dalla propria abitazione per chi è sottoposto alla quarantena o è risultato positivo al virus.

Stop a eventi e competizioni sportive
Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina svolti in ogni luogo, sia pubblico, sia privato. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni nonché sedute di allenamento degli atleti agonisti all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse o all’aperto senza pubblico.

Favorire congedo ordinario o ferie
Si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere la fruizione da parte dei dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie.

Chiusi cinema, teatri, pub, discoteche, sale bingo
Sono sospese tutte le manifestazioni organizzate e gli eventi in luogo pubblico o privato, di qualsiasi tipo. Chiusi quindi anche cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse, sale bingo e discoteche e locali assimilati, con sanzioni della sospensione dell’attività in caso di violazione.

Chiuse scuole e università
Sono sospesi fino al 15 marzo i servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado. Resta valida la possibilità di attivare la modalità didattica a distanza. Sono esclusi dalla sospensione i corsi post universitari connessi con l’esercizio di professioni sanitarie (Art. 1 lettera d DPCM 8 marzo). Sono sospese anche le riunioni degli organi collegiali in presenza.

Sospese cerimonie e funerali
Luoghi di culto aperti solo se fanno rispettare la distanza interpersonale di protezione di almeno un metro. Sono sospese le cerimonie civili e religiose, comprese i funerali.

Musei chiusi
Sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura.

Concorsi sospesi (eccetto quelli per il personale sanitario)
Sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private, eccetto quelle effettuate su base curriculare o in modalità telematica. Sono esclusi dalla sospensione i concorsi per il personale sanitario, compresi gli esami di Stato per i medici, e quelli per il personale della protezione civile.

Ristoranti e bar aperti dalle 6 alle 18
Durante l’apertura dell’attività il gestore ha l’obbligo di garantire la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. In caso di violazione, è prevista la sospensione dell’attività.

Negozi aperti solo a un metro di distanza
Le altre attività commerciali sono consentite solo se il gestore garantisce accessi contingentati e tali da evitare assembramenti di persone e garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro .

Congedi ordinari sospesi per personale sanitario
Sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le unità di crisi a livello regionale.

Riunioni da remoto
Laddove possibile viene adottata per lo svolgimento di riunioni la modalità di collegamento da remoto, con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità coinvolti nell’emergenza Covid-19.

Chiusi esercizi nei centri commerciali e mercati nelle giornate festive e prefestive
Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali il gestore dell’esercizio deve garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Nell’impossibilità di garantirla o in caso di violazione, l’attività viene chiusa.

Aperti alimentari, farmacie e parafarmacie
Anche in questo caso il gestore è chiamato a garantire il rispetto della distanza di un metro.

Stop a palestre, piscine, centri benessere e impianti sciistici
Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni incluse nei Lea), impianti sciistici. Ma anche di centri culturali, sociali e ricreativi.

Stop agli esami di guida
Sono sospesi gli esami di idoneità alla guida da espletarsi presso gli uffici periferici della motorizzazione civile aventi sede nei suddetti territori.

Le disposizioni valide su tutto il territorio nazionale sono invece contenute nell’Articolo 2 del Decreto »» [ clicca qui ].

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