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«Reddito di Emergenza»: presentazione delle domande entro il 30 giugno 2020

Dal 22 maggio 2020 è attivo nel sito dell’Inps il servizio per la presentazione delle domande di «Reddito di Emergenza», misura straordinaria di sostegno al reddito introdotta dal Decreto Legge 34/2020 per supportare i nuclei familiari in condizioni di difficoltà economica causata dall’emergenza epidemiologica Covid-19.

Le domande devono essere presentate all’Ente previdenziale esclusivamente in modalità telematica entro il 30 giugno 2020, autenticandosi con Pin, Spid, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità elettronica. Per la presentazione è possibile avvalersi anche degli istituti di patronato. Tale aiuto economico, compreso tra 400 e 800 euro a seconda dei componenti il nucleo familiare, è subordinato al possesso di una serie di requisiti, individuati dall’articolo 82 del suddetto decreto legge n.34 del 19 maggio 2020.

Anche se al momento si è ancora in attesa di una circolare Inps che chiarisca alcuni punti, il sistema di invio delle domande è comunque già online.

Il REM è un’indennità che vale da 400 a 800 euro mensili (la cifra varia a seconda della composizione del nucleo familiare) corrisposte in due quote di pari importo e si rivolge a tutti i nuclei familiari -anche stranieri- che risiedono in Italia privi di reddito o con un reddito familiare inferiore a 400/800 euro mensili.

Ci sono quattro requisiti fondamentali da soddisfare:

a) la residenza in Italia da verificare con riferimento al componente richiedente il beneficio;

b) un valore del reddito familiare, nel mese di aprile/maggio 2020, inferiore alla cifra del beneficio conseguibile (quindi non superiore a 400/800 euro a seconda della composizione del nucleo familiare);

c) un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2019 inferiore a 10.000 euro, accresciuto di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000. Il predetto massimale è incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza;

d) un valore dell’Isee inferiore ad euro 15.000.

Il valore del REM è pari a 400 euro da moltiplicare per le medesime scale di equivalenza previste per la concessione del Reddito di Cittadinanza entro un massimo di 2 (corrispondente a 800 euro), ovvero fino ad un massimo di 2,1 (corrispondente a 840 euro) nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini Isee.

La cifra è corrisposta in due quote di pari importo. Il beneficio complessivo oscilla, pertanto, da un minimo di 800 euro ad un massimo di 1.600 (1.680 euro nel caso di disabili gravi). A differenza del Reddito di cittadinanza il REM non è un’integrazione al reddito familiare, per cui gli importi sono corrisposti per intero in aggiunta al reddito familiare in godimento.

Non hanno diritto al REM i soggetti che si trovano in stato detentivo, per tutta la durata della pena, oltre che coloro che sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica.

Nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario abbia tra i suoi componenti soggetti in tali condizioni, il parametro della scala di equivalenza non tiene conto di tali soggetti.

Il REM non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità previste dal decreto «Cura Italia». Per cui non potranno accedere al REM i nuclei familiari in cui siano presenti lavoratori dipendenti, autonomi e/o professionisti che abbiano fatto richiesta per le specifiche indennità Covid-19 di 600 euro.

Il REM non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che al momento della domanda siano titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità oppure siano titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore al REM conseguibile.

Il REM si rivolge prevalentemente ai disoccupati, ai lavoratori dipendenti con retribuzioni inferiori a 400-800 euro (ad esempio chi presta lavoro in regime di part-time) o ai lavoratori dipendenti titolari di strumenti di sostegno al reddito sia in costanza di rapporto di lavoro (es. Cigo, Cigd) che non (come Naspi o mobilità) con cifre lorde inferiori alla soglia di REM conseguibile.

Sono esclusi dal REM anche i percettori del reddito o della pensione di cittadinanza e i lavoratori del settore domestico che fanno richiesta per la specifica indennità di 500 euro mensili. Non è prevista, invero, incompatibilità per i titolari di assegno sociale o di prestazioni di invalidità civile.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito dell’Inps: [ visita il sito ]

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