[Roberto Maria Corso • 15.02.03] La legge italiana non vieta la bandiera della pace. E´ questa la conclusione a cui si giunge se si analizzano la legge 5 febbraio 1998, n° 22, "Disposizioni generali sull´uso della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell´Unione europea" e del dpr 7 aprile 2000, n° 121, "Regolamento recante disciplina dell´uso  delle bandiere della Repubblica italiana e dell´Unione europea da parte delle amministrazioni dello stato e degli enti pubblici".

BANDIERE DELLA PACE, SVENTOLIO LECITO

La legge italiana non vieta la bandiera della pace. E´ questa la conclusione a cui si giunge se si analizzano la legge 5 febbraio 1998, n° 22, “Disposizioni generali sull´uso della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell´Unione europea” e del dpr 7 aprile 2000, n° 121, “Regolamento recante disciplina dell´uso  delle bandiere della Repubblica italiana e dell´Unione europea da parte delle amministrazioni dello stato e degli enti pubblici”. Da alcuni giorni, in vista della manifestazione nazionale per la pace prevista a Roma per il 15 febbraio, si discute su molti quotidiani della legittimità o meno, da parte di enti pubblici territoriali, dell´esporre la bandiera della pace (per intendersi, quella con i colori dell´arcobaleno) accanto al tricolore o comunque nelle facciate o finestre dei palazzi. La vicenda prende le mosse da una nota inviata da palazzo Chigi ai prefetti, dove si ricorda che la legge 22/98 cui è seguito il regolamento con dpr 121/00, vieterebbe che sugli edifici pubblici possano essere esposti “simboli privati” (di associazioni, organizzazioni o singoli partiti), talché non sarebbe permesso l´uso della bandiera della pace. Né la citata legge, né il regolamento richiamato contengono una disposizione di questo tipo. Non solo. Proprio la legge 22/98, articolo 4, abroga espressamente il rdl 2072/23, che regolando l´uso della bandiera nazionale dispone che “gli enti pubblici locali possono fare uso soltanto della bandiera nazionale e dei vessilli e gonfaloni tradizionali dei propri enti”. Inoltre l´articolo 12 del dpr 121/2000 statuisce che “l´esposizione delle bandiere”, senza alcuna specificazione, “all´esterno o all´interno delle sedi o delle regioni e degli enti locali è oggetto dell´autonomia normativa e regolamentare delle rispettive amministrazioni”. L´esposizione della bandiera della pace da parte degli enti pubblici territoriali o istituzionali appare pertanto lecita. L´esposizione della bandiera della pace non può e non deve contrapporsi all´esposizione del tricolore, simbolo dell´unità nazionale e di una nazione che della pace ha fatto uno dei principi-base della propria Carta costituzionale, ma ben può esprimere l´esigenza da parte  di chi la espone di un´azione concreta per la pace non solo a livello individuale ma collettivo e universale. Sta alla politica rispondere a questa esigenza, osando la pace senza rinunciare a quanto necessario alla sicurezza comune. (di Roberto Maria Corso, da «Italia Oggi» del 14.02.03) Per informarsi sui luoghi in cui è possibile acquistare le bandiere della pace: http://www.bandieredipace.org